Chi siamo - L'associazione

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L’Orto rappresenta un importante patrimonio culturale

Un patrimonio non solo locale, che deve essere tutelato e, nel contempo, conosciuto ed utilizzato da un sempre più vasto numero di persone.

L’Associazione opera attraverso i Soci organizzati in gruppi di lavoro che si occupano di curare le visite guidate per scolaresche e adulti, collaborare con i giardinieri nella cura delle piante, organizzare conferenze, corsi, gite e, nell’antico Chiostro dell’Orto, Manifestazioni legate al mondo delle piante e finalizzate ad ampliare la cultura botanica ed a favorire l’accesso del pubblico alla storica struttura.

In accordo con la Direzione del Dipartimento sostiene anche finanziariamente le esigenze dell’Orto, portando a termine progetti di particolare interesse spesso irrealizzabili con i bilanci istituzionali.

Tutti i Soci prestano volontariamente la loro opera.

Vengono pubblicati periodicamente il Calendario delle iniziative e la rivista associativa “Chiacchiere sotto il Platano”.

Nel corso dei suoi primi 25 anni di attività l’Associazione conta di aver portato a visitare l’Orto Botanico non meno di 109.000 persone, mentre le visite guidate a favore delle scolaresche registrano la presenza di oltre 31.800 alunni suddivisi tra scuola materna, elementare, media e superiore.

L’Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea tra i Soci ordinari, che resta in carica tre anni. Dal 1994 ad oggi si sono succeduti sei Presidenti che sono, nell'ordine: Mario Nicolai, Ottaviano Epis, Pietro Metra, Enrico Barbieri, Anna Maria Pellegrini Savarino e Francesco Sartori.
 

L’attuale Consiglio Direttivo, eletto il 27 settembre 2020, è cosi composto:

Foto di gruppo del precedente Consiglio Direttivo dell'associazione, con l’amica Lorenza Poggi

Foto di gruppo del precedente Consiglio Direttivo dell'associazione, con l’amica Lorenza Poggi

Presidente : Francesco Sartori

Vice presidente : Daniela Passuello

Tesoriere : Enrico Barbieri

Segretario : Anna Maria Zucca

Consigliere : Anna Bendiscioli

 
 
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PERCHÈ UNA "ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ORTO BOTANICO"

L’ORTO BOTANICO di Pavia è un importante patrimonio storico-culturale che è ignorato ancora da molti e non è adeguatamente utilizzato e conosciuto dalla città.Alcune curiosità riguardanti l’ORTO BOTANICO:

- Il roseto, con oltre 200 varietà di piante di rose, costituisce una delle più importanti collezioni Italiane.

- Il Platano, seminato da Giovanni Antonio Scopoli nel 1778, in occasione della morte di Linneo, è catalogato tra le “Piante Monumentali d’Italia”; è alto più di 45 metri ed ha una circonferenzadi 7,30 metri misurata ad un metro dalla base.

- Le “Serre Scopoliane” sono opera dell’Architetto Giuseppe Piermarini,  progettista anche del Teatro alla Scala di Milano.

- Nella serra tropicale, caldo-umida, ospitante piante di grande interesse, si trova la palma Chamaedorea oblungata Mart. estinta in natura e presente soltanto in pochi Orti Botanici al mondo.

- Ospita collezioni monografiche di piante di interesse ornamentale come i pelargoni, le ortensie, le camelie, le rose, oppure di interesse officinale o utilitaristico come il caffè, il tea, ecc.

In questo contesto e con queste premesse, nell’intento di rilanciare l’immagine dell’ORTO BOTANICO, il 28 ottobre 1994 è sorta una:

“ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ORTO BOTANICO”

I progetti dell’Associazione sono stati formulati sulla base di diverse iniziative:

    - culturali, con presentazione di conferenze su temi di Botanica e Floricoltura, preparazione di brevi seminari teorico-pratici su argomenti di Floricoltura e Giardinaggio, Mostre e Manifestazioni legate al mondo delle piante nella splendida cornice del Chiostro e dell’Orto.

    - con apertura dell’Orto alla città come centro di aggregazione e di riavvicinamento alla natura e ampia disponibilità per gli Studenti di tutte le età.

    - con azione di rilancio che si realizzi anche attraverso la partecipazione di operatori economici esterni che concorrano a realizzare progetti mirati e di grande necessità.

L’Associazione Amici dell’Orto Botanico si configura attualmente come Organizzazione di Volontariato (ODV).

Lo statuto dell'Associazione (aggiornato 2020)

ARTICOLO 1

E’ costituita ai sensi degli artt. 36- 42 del Codice Civile nonché ai  sensi della legge 11 agosto 1991  nr.266, e del D.Lgs 117 del 2017  un’Associazione di Volontariato  non riconosciuta denominata:  “AMICI DELL’ORTO  BOTANICO OdV” 

L’Associazione non ha scopo di  lucro e persegue le proprie finalità  avvalendosi in modo determinante e  prevalente delle prestazioni  personali, volontarie e gratuite dei  propri aderenti. Scopo  dell’Associazione è di collaborare  concretamente e fattivamente con  l’Orto Botanico dell’Università di  Pavia, nel rispetto dei vincoli  didattico-scientifici e storico architettonici che sono all’origine  dell’Orto stesso: 

a) nell’educazione al rispetto e  all’amore per le piante e ambiente, attraverso la didattica (visite  guidate, mostre, conferenze, corsi,  gite e iniziative varie) e  

avvenimenti sociali o culturali; b) nella conservazione e nello  sviluppo delle sue collezioni  botaniche e delle ricostruzioni di  ambienti e di habitat; 

c) nel diffondere le conoscenze  botaniche e ambientali collaborando  con le strutture e i lavoratori  con chi ne condivida gli obiettivi. 

d) nel sostenere l’Orto Botanico  anche finanziariamente attraverso  iniziative che l’Associazione  deciderà di prendere in accordo con  la Direzione e le finalità dell’Orto; 

Per il perseguimento di tale scopo  l’Associazione potrà addivenire ad  ogni opportuno accordo con enti o  persone fisiche e giuridiche, italiani  e stranieri, che a qualsiasi titolo  siano interessati al perseguimento  delle stesse finalità e alla  valorizzazione dell’ Orto. Per il  perseguimento dei suddetti scopi  l’Associazione potrà compiere ogni  operazione mobiliare e immobiliare,  stipulare ogni contratto e prendere  tutte le iniziative che il Consiglio  Direttivo ritenga necessarie e  opportune. 

ARTICOLO 2 

L’Associazione ha sede in Pavia, in  Via S.Epifanio, nr.14. 

ARTICOLO 3 

Tutte le persone fisiche o giuridiche  che condividono gli scopi dell’Associazione e che si  obblighino a versare la quota  associativa annuale stabilita dal  Consiglio Direttivo possono farne  parte. Gli associati prestano la loro attività in modo personale,  spontaneo e gratuito ed  esclusivamente per fini di  solidarietà. La domanda di  associazione deve essere presentata  per iscritto al Consiglio Direttivo  che decide sull’accoglimento della  stessa con giudizio motivato. La  domanda di associazione presentata  dalle Associazioni e dalle persone  giuridiche, deve essere firmata dal  legale rappresentante delle stesse e  deve contenere l’indicazione di un  rappresentante designato in seno  all’Associazione stessa, ove questo  non coincida con la persona del  legale rappresentante. La qualità di  volontario è incompatibile con  qualsiasi forma di rapporto  subordinato o autonomo e con  ogni altro rapporto di  contenuto patrimoniale con l’Associazione. La qualifica di  Socio si perde: 

a) per indegnità o per  comportamenti contrari o non  conformi agli scopi  dell’Associazione; 

b) per inadempienza agli obblighi  statutari. 

L’espulsione del Socio per  indegnità viene deliberata dal  Consiglio Direttivo e contro il  relativo provvedimento è ammesso  esclusivamente ricorso al Collegio  dei Probiviri che decideranno in  modo inoppugnabile; il  provvedimento disciplinare deve  essere comunicato per iscritto  all’interessato entro cinque giorni  dalla sua adozione. La qualifica di  Socio è intrasmissibile. I Soci sono  iscritti in un registro denominato  “Libro dei Soci” tenuto ed  aggiornato a cura del Consiglio  Direttivo. I Soci che prestano  direttamente la propria opera  nell’Associazione nell’ambito dei  fini statutari sono iscritti in un  apposito Registro dei Volontari,  tenuto in base a quanto disposto dal  Dlg 117/2017 e beneficiano di  copertura assicurativa. Le adesioni  all’Associazione possono essere  accolte in ogni periodo dell’anno e  hanno validità per l’anno in corso.  Ad ogni nuovo Socio vengono  consegnati copia dello Statuto e del  Regolamento sociale e una tessera  personale di riconoscimento della  quale il Socio dovrà curare la  convalida anno per anno. 

ARTICOLO 4 

L’Associazione può assumere  dipendenti e avvalersi di prestazioni  di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare  funzionamento della stessa oppure  occorrenti a qualificare o  specializzare l’attività svolta  dall’Associazione. 

ARTICOLO 5 

Gli Organi dell’Associazione sono: a) l’Assemblea dei Soci 

b) il Consiglio Direttivo 

c) il Presidente 

d) il Vice Presidente 

e) il Segretario 

f) il Collegio dei Revisori dei Conti

g) il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche associative sono  gratuite: potranno essere rimborsate  solo le spese effettivamente  sostenute per l’attività prestata  entro i limiti che saranno stabiliti  dall’Associazione. Tutti i Soci  ordinari sono eleggibili a ricoprire  cariche sociali. Le candidature  devono essere presentate alla  Segreteria dell’Associazione trenta  giorni prima della data fissata per le  elezioni e saranno riportate sulla  scheda elettorale suddivisa per  tipologia di incarico previsto,  lasciando in ogni caso all’Associato  la facoltà di esprimere il proprio  voto a favore di Soci non compresi nelle liste elettorali.

ARTICOLO 6 

L’Assemblea dei Soci è sovrana e si riunisce almeno una  volta all’anno entro il mese di aprile  per l’approvazione del bilancio  consuntivo, relativo all’esercizio  chiuso il 31 dicembre dell’anno  precedente, e del bilancio  preventivo per l’anno in corso. Tutti  i Soci hanno diritto di voto in  Assemblea. Le persone giuridiche e  le Associazioni dovranno essere  rappresentate ai sensi di quanto  disposto dall’articolo 3.  L’Assemblea può anche essere  convocata ogni qualvolta il  Consiglio Direttivo lo ritenga  necessario o quando ne sia fatta  richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o un decimo degli Associati. 

ARTICOLO 7 

Hanno diritto di partecipare  all’Assemblea tutti i Soci ordinari  che siano in regola con il  pagamento della quota sociale. Ogni  Socio ha diritto ad un voto; i Soci  possono farsi rappresentare da altro  Socio mediante delega scritta; non  sono peraltro ammesse più di due  deleghe in capo alla stessa persona.  La convocazione dell’Assemblea  avviene mediante avviso inviato per  lettera almeno quindici giorni prima  della data di convocazione, oppure pubblicato sul bollettino  dell’Associazione, se esistente,  oppure, quando il numero dei Soci  sia superiore a mille, pubblicato sui  periodici che saranno  preventivamente individuati  dall’Assemblea. L’avviso dovrà  indicare la data e il luogo  dell’Assemblea in prima e in  seconda convocazione, nonché  l’ordine del giorno. L’Assemblea è  presieduta dal Presidente, in caso di  sua assenza, dal Vice Presidente,  ovvero, in mancanza, dal  Consigliere più anziano di età;  l’Assemblea nomina un Segretario,  su proposta del Presidente. Per la  validità della costituzione  dell’Assemblea in prima  convocazione sarà necessaria la  presenza della maggioranza dei  Soci. L’Assemblea in seconda  convocazione sarà validamente  costituita qualunque sia il numero  dei presenti. L’Assemblea delibera  a maggioranza degli intervenuti. E’ tuttavia necessario, tanto in prima  che in seconda convocazione, il  voto favorevole di almeno due terzi dei Soci per l’approvazione delle modifiche statutarie; il voto  favorevole di tre quarti dei Soci per  deliberare lo scioglimento  dell’Associazione. Quando è  richiesto il voto favorevole di  almeno i due terzi o i tre quarti dei  Soci, il voto potrà essere espresso  sia in sede di assemblea che in sede  di seggio con le seguenti modalità: 

- dette Assemblee dovranno essere  convocate (con indicazione delle  modifiche proposte) con anticipo di  almeno trenta giorni in prima  convocazione per le 20,30 e in  seconda convocazione per le ore  21,00 e contestualmente dovrà  essere nominato dal Consiglio una  Commissione Elettorale composta  da tre membri, dei quali uno dovrà  essere membro del Consiglio e almeno un altro necessariamente  Socio che non rivesta alcuna carica  sociale; 

- il Consiglio Direttivo fisserà  altresì la data di apertura del seggio  elettorale che dovrà essere stabilita  lo stesso giorno di svolgimento  dell’Assemblea e che resterà aperto  dalle ore 16,00 alle ore 21,00. 

La presidenza di questa  Commissione Elettorale spetta, ove  ne faccia parte, al Presidente del  Consiglio Direttivo e, in mancanza,  al membro del Consiglio Direttivo  che ne faccia parte più anziano di  età. Nel giorno stabilito nell’avviso  di convocazione, dalle ore 16,00  alle ore 21,00, la Commissione  Elettorale sarà presente presso il  seggio elettorale ubicato nella sede  dell’Associazione per ricevere la  schede di voto dei Soci. Alla chiusura del seggio, alle ore 21,00,  

il Presidente della Commissione  Elettorale prenderà in consegna  tutte le schede presentate. Durante  lo svolgimento dell’Assemblea, il  Presidente dell’Assemblea conferma  quale scrutatore il componente della  Commissione Elettorale ed apre le  votazioni che proseguiranno per  un’ora essendo consentita solo in  tale sede (e non presso il seggio  elettorale) la votazione tramite  delega in capo al Socio votante in  Assemblea, la cui regolarità dovrà  essere verificata dal Presidente  dell’Assemblea e dagli scrutatori.  Gli scrutatori procederanno allo  scrutinio delle schede  

precedentemente depositate e al  conteggio dei voti espressi in  Assemblea e ne proclameranno  l’esito all’Assemblea stessa.

ARTICOLO 8 

L’Assemblea delibera: 

a) sull’approvazione del bilancio  consuntivo chiuso al 31 dicembre di  ogni anno e del bilancio preventivo  per l’esercizio in corso e delle  relative relazioni; i progetti di  bilancio e le relative relazioni  devono essere, a cura del Consiglio  Direttivo e del Collegio dei Revisori  dei Conti, depositate presso la sede  dell’Associazione almeno quindici  giorni prima della data fissata per  l’Assemblea, in modo che i Soci  possano prenderne visione; 

b) sulla nomina dei componenti del  Consiglio Direttivo, del Collegio dei  Probiviri, del Collegio dei Revisori;

c) su ogni altro argomento che ad essa sottoporrà il Consiglio  Direttivo. 

Le delibere dell’Assemblea saranno  prese con voto palese, salvo quanto  sopra specificato per le votazioni  con seggio elettorale. Saranno prese  a voto segreto le delibere relative  alla nomina alle cariche sociali. 

ARTICOLO 9 

Il Consiglio Direttivo è composto  da sette membri eletti  dall’Assemblea tra i Soci ordinari.  Il Consiglio Direttivo provvede ad  eleggere tra i suoi membri il  Presidente, il Vice Presidente, il  Tesoriere e il Segretario  dell’Associazione. I componenti del  Consiglio durano in carica tre anni  decorrenti dalla loro nomina e sono  rieleggibili. 

Nel caso di indisponibilità a  ricoprire la carica da parte di uno o  più componenti del Consiglio  Direttivo, i rimanenti membri  dovranno integrarne il numero,  interpellando con priorità i  candidati non risultati eletti che  abbiano ottenuto il maggior numero  di voti. Nel caso in cui nessuno di  loro accetti, il Consiglio Direttivo provvederà a cooptare direttamente  un altro Socio disponibile, la cui  nomina dovrà essere ratificata dalla  prima Assemblea. Il Consiglio  Direttivo è investito di ogni potere  per l’amministrazione ordinaria e  straordinaria dell’Associazione,  determina l’ammontare della quota  associativa annuale e potrà delegare  parte dei suoi poteri a uno o più componenti; non sono delegabili  

poteri relativi all’accettazione e alla  espulsione dei Soci, nonché alla  redazione di bilanci ed alle relative  relazioni. Il Consiglio Direttivo  deve riunirsi almeno una volta ogni  trimestre nonché ogni qualvolta lo  convochi il Presidente o il Vice  Presidente; esso dovrà altresì essere  convocato ogni qualvolta ne  facciano richiesta quattro dei suoi  componenti. La convocazione  contenente l’ordine del giorno deve  essere inviata per lettera, almeno  otto giorni prima della data fissata  o, in caso di urgenza, per  telegramma o per fax inviati almeno  due giorni prima di detta data. Di  tale convocazione è dato avviso  mediante pubblicazione dell’ordine  del giorno all’albo della Segreteria,  affinché i Soci interessati possano  far pervenire eventuali proposte  scritte. Il Consiglio è presieduto dal  Presidente o, in caso di sua assenza,  dal Vice Presidente; in caso di  assenza di entrambi sarà presieduto  dal Consigliere più anziano di età.  Per la validità delle riunioni del  Consiglio sarà necessaria la  presenza della maggioranza dei suoi  componenti ed il voto favorevole  della maggioranza dei presenti. In  caso di parità prevale il voto del  Presidente. Alle riunioni del  Consiglio possono partecipare,  senza diritto di voto, i membri del  Collegio dei Revisori e il Curatore  dell’Orto Botanico o persona  nominata dal Direttore del  Dipartimento di Ecologia del Territorio e degli Ambienti Terrestri  dell’Università di Pavia.

ARTICOLO 10 

La legale rappresentanza  dell’Associazione spettano al  Presidente e ai Consiglieri delegati,  limitatamente alle facol 

tà a questi ultimi conferite. Il  Presidente dell’Associazione potrà  rilasciare a terzi procure speciali  per determinati atti o categorie di  atti. In caso di impedimento del  Presidente, le sue funzioni e i suoi  poteri saranno esercitati dal Vice  Presidente, la cui firma nei  confronti dei terzi, sarà sufficiente  a comprovare l’impedimento del  Presidente.

ARTICOLO 11 

Il Segretario redige verbale  dell’Assemblea e delle riunioni del  Consiglio Direttivo, cura  l’esecuzione delle delibere, archivia  e custodisce i documenti  dell’Associazione.

ARTICOLO 12 

Il Tesoriere cura in particolare la  riscossione delle entrate, il  pagamento delle spese, la regolare  tenuta dei registri amministrativi e  contabili; cura, unitamente al  Consiglio Direttivo, la  predisposizione dei bilanci  preventivi e consuntivi.

ARTICOLO 13 

Il Collegio dei Revisori è composto  da tre membri effettivi e da due  supplenti, eletti dall’Assemblea tra i  Soci ordinari. I componenti del  

Collegio dei Revisori durano in  carica tre anni e sono rieleggibili. Il  Collegio provvede ad eleggere al  suo interno il Presidente. I Revisori  potranno partecipare alle riunioni  del Consiglio Direttivo senza diritto  di voto. Il Consiglio dovrà  predisporre una relazione ai bilanci  consuntivi e preventivi da  sottoporre all’Assemblea.

ARTICOLO 14 

Il Collegio dei Probiviri è composto  da tre membri effettivi e da due  supplenti, eletti dall’Assemblea tra i  Soci ordinari. I componenti del  Collegio dei Probiviri durano in  carica tre anni e sono rieleggibili. Il  Collegio provvede ad eleggere al  suo interno il Presidente; spetta al  Collegio dei Probiviri: 

a) decidere in merito all’eventuale  ricorso di un Socio avverso i  provvedimenti disciplinari del  Consiglio Direttivo; 

b) esprimere parere agli organi  sociali sull’interpretazione e  sull’applicazione del presente  Statuto e su ogni questione che  venga allo stesso Collegio  sottoposta da detti organi; 

c) risolvere e comporre le  controversie sorte tra gli Associati e  tra questi e l’Associazione, ove le  parti coinvolte siano d’accordo sul  deferimento della risoluzione delle  controversie al Collegio. In tal caso  il Collegio fungerà da Collegio  arbitrale irrituale e amichevole. 

Per la validità delle riunioni di  Collegio sarà necessaria la presenza  della maggioranza dei suoi componenti; essi deliberano a  maggioranza dei presenti e in caso  di parità prevale il voto del  Presidente. 

ARTICOLO 15 

Il patrimonio dell’Associazione è  costituito: 

a) dai beni mobili e immobili  acquistati o ricevuti a titolo  gratuito, di eredità o di legato; b) dalle somme versate in  pagamento delle quote sociali; c) dai proventi derivanti dalle  attività sociali; 

d) da ogni altra entrata consentita  dalla legge, in particolare da quelle  di cui all’articolo 5 della legge  nr.266/1991.

ARTICOLO 16 

Il Consiglio Direttivo predispone,  con la collaborazione del Tesoriere,  il rendiconto della gestione  dell’esercizio precedente, dal quale  devono in particolare risultare i  beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

ARTICOLO 17 

L’Assemblea può deliberare lo  scioglimento dell’Associazione con  il voto favorevole di almeno tre  quarti dei Soci, provvedendo alla  nomina di uno o più liquidatori e  determinando le modalità di  liquidazione del patrimonio sociale  e la sua devoluzione ai sensi di  quanto disposto dall’articolo 5, comma 4, della legge nr.266/1991.

ARTICOLO 18 

Per quanto non specificato nel  presente Statuto valgono le norme  del Codice Civile e delle leggi in  materia vigenti, in particolare della  legge nr.266/1991.


Il Regolamento dell'Associazione (aggiornato 2020)

Il REGOLAMENTO dell’Associazione (aggiornato 2020)

ARTICOLO 1

Il versamento della quota associativa  deve essere effettuato tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

ARTICOLO 2

Ogni Socio fornirà all’Ufficio Segreteria dell’Associazione i dati richiesti e comunicherà le variazioni degli stessi che dovessero successivamente intervenire. I dati personali sono tutelati a norma della legge 31 dicembre 1996 nr.675 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 3

I Soci possono organizzarsi tra di loro e dar vita a Gruppi di Lavoro aventi gli stessi scopi indicati dallo statuto. La formazione dei Gruppi di Lavoro deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo, che potrà determinarne anche l’eventuale scioglimento. L’iscrizione all’Associazione non comporta l’automatica adesione ad alcun Gruppo di Lavoro.

ARTICOLO 4

Ogni Gruppo di Lavoro deve eleggere il proprio Coordinatore, che ne diventa il referente nei confronti del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5

I Soci che intendano concretamente prestare la loro opera all’interno dell’Associazione per qualsiasi tipo di lavoro, devono essere iscritti nel Registro dei Volontari al fine di ottenere la copertura assicurativa indispensabile per legge. Il Socio che presti la propria opera senza aver formalizzato l’iscrizione ai Gruppi di Lavoro, non avrà diritto alla copertura assicurativa.

ARTICOLO 6

Ogni Socio, anche al di fuori dei Gruppi di Lavoro, può avanzare proposte al Consiglio Direttivo. Il Socio proponente deve indicare un responsabile dell’iniziativa proposta,scegliendolo o tra gli iscritti ai Gruppi di Lavoro o tra i Soci che ricoprono cariche elettive. Sarà compito del responsabile contattare i Coordinatori dei Gruppi

di Lavoro interessati all’iniziativa e redigere il programma definitivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7

Le iniziative proposte potranno trovare applicazione solo dopo l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo, al quale dovranno essere sottoposte in forma scritta, anche le modalità e lo svolgimento delle singole iniziative, i Gruppi che ne seguiranno lo svolgimento, il preventivo delle spese da sostenere e le indicazioni delle possibili fonti di finanziamento delle spese medesime. Il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, un referente per ogni iniziativa.

ARTICOLO 8

Le iniziative e le manifestazioni organizzate dall’Associazione in spazi e strutture del Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente  dovranno essere preventivamente autorizzati dal Dipartimento stesso.

ARTICOLO 9

Il Consiglio Direttivo è competente per i provvedimenti disciplinari. Esso dovrà sentire le parti in causa prima di esprimere il proprio parere e potrà comminare, con provvedimento motivato, le seguenti sanzioni:

-ammonizione;

-ammonizione con diffida;

-sospensione temporanea dall’Associazione (da sette giorni ad un anno);

-espulsione (per grave violazione delle norme dello Statuto e del Regolamento o per indegnità).